Accordo rapporto di lavoro 1 marzo 1979 31 dicembre 1981
Art. 9
Congedo per malattia.
In vigore dal 10 dic 1980
Comma aggiuntivo dell' dell'ipotesi di accordo allegata al decreto del Presidente della Repubblica 1 giugno 1979, n. 191:
"Il congedo di cui al primo comma, può essere utilizzato anche per attendere a cure idropiniche e termali".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-11-07;810#art-ard-9