Accordo rapporto di lavoro 1 marzo 1979 31 dicembre 1981

Art. 5

Orario di lavoro

In vigore dal 10 dic 1980
Salvo quanto sarà disposto da eventuale normativa generale sul pubblico impiego l'orario di lavoro viene fissato in 36 ore settimanali. Negli enti dove si attuano orari di lavoro settimanali superiori e fino alle 40 ore il raggiungimento di tale condizione si ottiene attraverso la seguente gradualità: 39 ore dal 1 luglio 1980, 38 ore dal 1 gennaio 1981, 37 ore dal 1 luglio 1981 e 36 ore dal 1 gennaio 1982.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-11-07;810#art-ard-5

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Art. 5 Esecuzione dell'accordo relativo alla disciplina del rapporto di lavoro del personale degli enti locali per il periodo 1 marzo 1979-31 dicembre 1981. — Orario di lavoro | Portale Normativo