Accordo rapporto di lavoro 1 marzo 1979 31 dicembre 1981
Art. 6
Interruzione ferie
In vigore dal 10 dic 1980
L'utilizzo del periodo di congedo ordinario è interrotto nel caso di ricovero ospedaliero o gravi malattie od infortuni gravi adeguatamente documentati.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-11-07;810#art-ard-6