Accordo rapporto di lavoro 1 marzo 1979 31 dicembre 1981
Art. 8
Congedo straordinario
In vigore dal 10 dic 1980
Nell'ambito del congedo non superiore ai mesi sei previsto dall' del precedente accordo, possono essere concessi congedi per le causali seguenti:
matrimonio: quindici giorni;
partecipazione a pubblici concorsi o esami: fino a quindici giorni;
lutti di famiglia, nascita di figli o altre gravi esigenze familiari: fino a cinque giorni.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-11-07;810#art-ard-8