Art. 8 · Congedo straordinario
Accordo rapporto di lavoro 1 marzo 1979 31 dicembre 1981

Art. 8

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Congedo straordinario

In vigore dal 10 dic 1980
Nell'ambito del congedo non superiore ai mesi sei previsto dall' del precedente accordo, possono essere concessi congedi per le causali seguenti: matrimonio: quindici giorni; partecipazione a pubblici concorsi o esami: fino a quindici giorni; lutti di famiglia, nascita di figli o altre gravi esigenze familiari: fino a cinque giorni.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-11-07;810#art-ard-8