Accordo rapporto di lavoro 1 marzo 1979 31 dicembre 1981
Art. 14
Lavoro straordinario
In vigore dal 10 dic 1980
Le tariffe orarie per lavoro straordinario determinate ai sensi dell' dell'ipotesi di accordo allegata al decreto del Presidente della Repubblica 1 giugno 1979, n. 191, restano congelate sugli importi tariffari spettanti in base allo stesso decreto del Presidente della Repubblica 1 giugno 1979, n. 191, fatti salvi gli incrementi derivanti dall'indennità integrativa speciale.
Le prestazioni di lavoro straordinario hanno carattere eccezionale, devono rispondere a comprovate esigenze di servizio ed essere preventivamente autorizzate.
Dette prestazioni non possono superare i seguenti limiti:
a) per gli enti che non hanno carenza di organico 120 ore annue pro-capite, elevabili fino ad un massimo di 200 annue individuali previo confronto con le organizzazioni sindacali (limite di spesa 120 ore pro-capite);
b) per gli enti che presentano carenza di organico superiore al 4% il limite di cui sopra è fissato a 180 ore annue procapite elevabili a 250 annue individuali previo confronto con le organizzazioni sindacali (limite di spesa 180 ore pro-capite);
c) per gli enti con carenza di organico superiore al 7,5% il limite di cui sopra è fissato in 250 ore elevabili a 300 ore individuali previo confronto con le organizzazioni sindacali (limite di spesa 250 ore pro-capite).
Resta inteso che i limiti superiori si raggiungono solo in caso di assoluta indilazionabilità e comprovata necessità, previa delibera della giunta comunale o provinciale.
I limiti di cui sopra sono aumentati del 100% per il personale dipendente dai comuni dichiarati per legge terremotati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-11-07;810#art-ard-14