Art. 14 · Lavoro straordinario
Accordo rapporto di lavoro 1 marzo 1979 31 dicembre 1981

Art. 14

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Lavoro straordinario

In vigore dal 10 dic 1980
Le tariffe orarie per lavoro straordinario determinate ai sensi dell' dell'ipotesi di accordo allegata al decreto del Presidente della Repubblica 1 giugno 1979, n. 191, restano congelate sugli importi tariffari spettanti in base allo stesso decreto del Presidente della Repubblica 1 giugno 1979, n. 191, fatti salvi gli incrementi derivanti dall'indennità integrativa speciale. Le prestazioni di lavoro straordinario hanno carattere eccezionale, devono rispondere a comprovate esigenze di servizio ed essere preventivamente autorizzate. Dette prestazioni non possono superare i seguenti limiti: a) per gli enti che non hanno carenza di organico 120 ore annue pro-capite, elevabili fino ad un massimo di 200 annue individuali previo confronto con le organizzazioni sindacali (limite di spesa 120 ore pro-capite); b) per gli enti che presentano carenza di organico superiore al 4% il limite di cui sopra è fissato a 180 ore annue procapite elevabili a 250 annue individuali previo confronto con le organizzazioni sindacali (limite di spesa 180 ore pro-capite); c) per gli enti con carenza di organico superiore al 7,5% il limite di cui sopra è fissato in 250 ore elevabili a 300 ore individuali previo confronto con le organizzazioni sindacali (limite di spesa 250 ore pro-capite). Resta inteso che i limiti superiori si raggiungono solo in caso di assoluta indilazionabilità e comprovata necessità, previa delibera della giunta comunale o provinciale. I limiti di cui sopra sono aumentati del 100% per il personale dipendente dai comuni dichiarati per legge terremotati.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-11-07;810#art-ard-14