Accordo rapporto di lavoro 1 marzo 1979 31 dicembre 1981
Art. 14
14 / 35Lavoro straordinario
In vigore dal 10 dic 1980
Le tariffe orarie per lavoro straordinario determinate ai sensi dell' dell'ipotesi di accordo allegata al decreto del Presidente della Repubblica 1 giugno 1979, n. 191, restano congelate sugli importi tariffari spettanti in base allo stesso decreto del Presidente della Repubblica 1 giugno 1979, n. 191, fatti salvi gli incrementi derivanti dall'indennità integrativa speciale.
Le prestazioni di lavoro straordinario hanno carattere eccezionale, devono rispondere a comprovate esigenze di servizio ed essere preventivamente autorizzate.
Dette prestazioni non possono superare i seguenti limiti:
a) per gli enti che non hanno carenza di organico 120 ore annue pro-capite, elevabili fino ad un massimo di 200 annue individuali previo confronto con le organizzazioni sindacali (limite di spesa 120 ore pro-capite);
b) per gli enti che presentano carenza di organico superiore al 4% il limite di cui sopra è fissato a 180 ore annue procapite elevabili a 250 annue individuali previo confronto con le organizzazioni sindacali (limite di spesa 180 ore pro-capite);
c) per gli enti con carenza di organico superiore al 7,5% il limite di cui sopra è fissato in 250 ore elevabili a 300 ore individuali previo confronto con le organizzazioni sindacali (limite di spesa 250 ore pro-capite).
Resta inteso che i limiti superiori si raggiungono solo in caso di assoluta indilazionabilità e comprovata necessità, previa delibera della giunta comunale o provinciale.
I limiti di cui sopra sono aumentati del 100% per il personale dipendente dai comuni dichiarati per legge terremotati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-11-07;810#art-ard-14