Titolo I

Art. 7

In vigore dal 18 ago 1993
L'ufficio di presidente dell'istituto è conferito per decreto del Presidente della Repubblica, con deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanità. Le funzioni del presidente e del consiglio di amministrazione sono determinate dallo statuto, salvo quanto espressamente previsto nel presente decreto.

Note all'articolo

  • Il D.LGS. 30 giugno 1993, n. 269, ha disposto (con l'art. 8, commi 1 e 2) che e' abrogato il D.P.R. 31 luglio 1980, n. 617, con efficacia a decorrere dalla entrata in vigore dei regolamenti previsti dal predetto decreto, in relazione alle materie di rispettiva competenza.

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-07-31;617#art-7

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Art. 7 Ordinamento, controllo e finanziamento degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (art. 42, settimo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833). | Portale Normativo