Titolo I
Art. 7
7 / 48In vigore dal 18 ago 1993
L'ufficio di presidente dell'istituto è conferito per decreto del Presidente della Repubblica, con deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanità.
Le funzioni del presidente e del consiglio di amministrazione sono determinate dallo statuto, salvo quanto espressamente previsto nel presente decreto.
Note all'articolo
- Il D.LGS. 30 giugno 1993, n. 269, ha disposto (con l'art. 8, commi 1 e 2) che e' abrogato il D.P.R. 31 luglio 1980, n. 617, con efficacia a decorrere dalla entrata in vigore dei regolamenti previsti dal predetto decreto, in relazione alle materie di rispettiva competenza.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-07-31;617#art-7