Titolo I
Art. 10
In vigore dal 18 ago 1993
Il collegio dei revisori esercita funzioni di vigilanza sull'attività amministrativa dell'istituto, riferendo periodicamente al Ministero della sanità, compie verifiche di cassa, redige relazioni sul bilancio di previsione, sul conto consuntivo e sui risultati della gestione.
Note all'articolo
- Il D.LGS. 30 giugno 1993, n. 269, ha disposto (con l'art. 8, commi 1 e 2) che e' abrogato il D.P.R. 31 luglio 1980, n. 617, con efficacia a decorrere dalla entrata in vigore dei regolamenti previsti dal predetto decreto, in relazione alle materie di rispettiva competenza.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-07-31;617#art-10