Titolo I
Art. 5
In vigore dal 18 ago 1993
Il consiglio di amministrazione si riunisce, su convocazione del presidente, almeno mensilmente ovvero su richiesta di un terzo dei suoi componenti.
Per la validità delle sedute è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti in carica.
Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge o dallo statuto, le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti; per le deliberazioni concernenti modifiche statutarie, è richiesta la maggioranza dei due terzi dei componenti del consiglio; in caso di parità di voti prevale il voto del presidente.
Partecipano alle sedute del consiglio di amministrazione, con voto consultivo, i direttori scientifici, il sovrintendente sanitario e, in mancanza, il direttore sanitario, nonché il segretario generale.
Il segretario generale svolge le funzioni di segretario.
Il consiglio di amministrazione elegge nel proprio seno il vice presidente, il quale esercita le funzioni di presidente in caso di sua assenza o di impedimento.
Note all'articolo
- Il D.LGS. 30 giugno 1993, n. 269, ha disposto (con l'art. 8, commi 1 e 2) che e' abrogato il D.P.R. 31 luglio 1980, n. 617, con efficacia a decorrere dalla entrata in vigore dei regolamenti previsti dal predetto decreto, in relazione alle materie di rispettiva competenza.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-07-31;617#art-5