Titolo I
Art. 6
In vigore dal 18 ago 1993
Il consiglio di amministrazione può essere sciolto, con decreto del Ministro della sanità sentita la regione interessata, nel caso di dimissioni della maggioranza dei suoi componenti o di ripetute e gravi violazioni delle disposizioni normative o statutarie.
Con lo stesso decreto viene nominato un commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'istituto.
Il consiglio di amministrazione deve essere ricostituito nel termine di sei mesi dalla data del decreto di scioglimento.
Note all'articolo
- Il D.LGS. 30 giugno 1993, n. 269, ha disposto (con l'art. 8, commi 1 e 2) che e' abrogato il D.P.R. 31 luglio 1980, n. 617, con efficacia a decorrere dalla entrata in vigore dei regolamenti previsti dal predetto decreto, in relazione alle materie di rispettiva competenza.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-07-31;617#art-6