Art. 97

Elezioni del rettore

In vigore dal 1 ago 1980
I rettori delle Università sono eletti, tra i professori ordinari e straordinari della stessa Università, da un corpo elettorale composto da tutti i professori ordinari, straordinari ed associati e, fino all'espletamento delle procedure dell'inquadramento nel ruolo degli associati, dagli incaricati stabilizzati. L'elettorato attivo spetta altresì ai rappresentanti nei consigli di facoltà dei ricercatori e, finché sussistano, degli assistenti di ruolo e degli incaricati non stabilizzati. I rettori sono eletti a maggioranza assoluta dei votanti nelle prime tre votazioni; in caso di mancata elezione si procederà con il sistema del ballottaggio tra i due candidati che nell'ultima votazione hanno riportato il maggior numero dei voti. È eletto chi riporta maggiori voti. Sei mesi prima della scadenza dei mandati le elezioni sono indette dal decano dei professori ordinari, il quale provvede altresì alla costituzione di un seggio elettorale e alla designazione del professore ordinario che dovrà presiederlo. Il segretario del seggio è scelto dal presidente tra i docenti di ruolo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-07-11;382#art-97

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Art. 97 Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonche' sperimentazione organizzativa e didattica. — Elezioni del rettore | Portale Normativo