Art. 95
Consiglio di facoltà
In vigore dal 1 ago 1980
A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto entrano a far parte dei consigli di facoltà i professori associati e le rappresentanze dei ricercatori universitari, secondo le modalità che seguono. Ne fanno parte, con voto consultivo, i professori a contratto.
I professori associati partecipano alle deliberazioni dei consigli di facoltà per tutte le questioni previste dall' del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, ad eccezione di quelle concernenti la destinazione a concorso dei posti di professore ordinario, le dichiarazioni di vacanze e le chiamate relative a posti di professore ordinario nonché le questioni relative alle persone dei professori ordinari.
Fino alla cessazione degli incarichi di insegnamento restano ferme nei consigli di facoltà le rappresentanze dei professori incaricati non stabilizzati e degli assistenti di ruolo secondo le modalità e le percentuali previste dall' del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766.
Con le stesse limitazioni di cui al precedente secondo comma, estese alla destinazione a concorso di posti di professore di ruolo, alle dichiarazioni di vacanze, alle chiamate, nonché alle questioni concernenti le persone dei professori associati, partecipano altresì ai consigli di facoltà tre rappresentanti dei ricercatori universitari e dagli assistenti del ruolo ad esaurimento.
Per l'elezione del preside l'elettorato passivo compete ai soli professori ordinari. L'elettorato attivo spetta ai professori ordinari, ai professori associati e, fino a quando vi saranno, ai professori incaricati stabilizzati.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-07-11;382#art-95