Art. 99
Norme per le designazioni elettive
In vigore dal 1 ago 1980
Le designazioni elettive previste dal presente decreto avvengono a voto limitato. Ogni avente diritto potrà votare per non più di un terzo dei nominativi da designare. La votazione è valida se vi abbia preso parte almeno un terzo degli aventi diritto salvo quanto previsto dall' del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1973, n. 766, e successive modificazioni e integrazioni, per quanto concerne le rappresentanze studentesche.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-07-11;382#art-99