Art. 101
Disposizioni speciali per alcune facoltà e scuole
In vigore dal 1 ago 1980
I concorsi ad assistente ordinario già banditi dalla Università di Udine e pubblicati nel Bollettino ufficiale della pubblica istruzione prima, dell'entrata in vigore del presente decreto saranno regolarmente espletati. I posti di assistente di cui al contingente previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n.
102, non coperti sono sostituiti da altrettanti posti di professore associato o di ricercatore, prelevati dai contingenti di cui ai precedenti da destinare a concorsi liberi di cui agli .
Sono analogamente sostituiti da un uguale numero di posti i posti di professore associato o di ricercatore, i posti di assistente ordinario assegnati alla seconda Università di Roma e della Tuscia dalla legge 3 aprile 1979, n. 122. La sostituzione è disposta con decreto del Ministro della pubblica istruzione su proposta della facoltà interessata, sentite le richieste dei consigli di corso di laurea o di dipartimento, ove istituito.
Nelle scuole dirette a fini speciali, eventuali attività didattiche tecnico-pratiche, connesse a specifici insegnamenti professionali a sono conferite con contratti di diritto privato a tempo determinato, secondo le modalità di cui al precedente .
La durata potrà essere protratta oltre il limite ivi previsto, in caso di comprovata necessità e previo nulla osta delle facoltà che ne danno comunicazione al Ministero della pubblica istruzione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-07-11;382#art-101