Art. 101

Disposizioni speciali per alcune facoltà e scuole

In vigore dal 1 ago 1980
I concorsi ad assistente ordinario già banditi dalla Università di Udine e pubblicati nel Bollettino ufficiale della pubblica istruzione prima, dell'entrata in vigore del presente decreto saranno regolarmente espletati. I posti di assistente di cui al contingente previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 102, non coperti sono sostituiti da altrettanti posti di professore associato o di ricercatore, prelevati dai contingenti di cui ai precedenti da destinare a concorsi liberi di cui agli . Sono analogamente sostituiti da un uguale numero di posti i posti di professore associato o di ricercatore, i posti di assistente ordinario assegnati alla seconda Università di Roma e della Tuscia dalla legge 3 aprile 1979, n. 122. La sostituzione è disposta con decreto del Ministro della pubblica istruzione su proposta della facoltà interessata, sentite le richieste dei consigli di corso di laurea o di dipartimento, ove istituito. Nelle scuole dirette a fini speciali, eventuali attività didattiche tecnico-pratiche, connesse a specifici insegnamenti professionali a sono conferite con contratti di diritto privato a tempo determinato, secondo le modalità di cui al precedente . La durata potrà essere protratta oltre il limite ivi previsto, in caso di comprovata necessità e previo nulla osta delle facoltà che ne danno comunicazione al Ministero della pubblica istruzione.
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Art. 101 Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonche' sperimentazione organizzativa e didattica. — Disposizioni speciali per alcune facoltà e scuole | Portale Normativo