Art. 93

Relazioni sulla sperimentazione

In vigore dal 1 ago 1980
Al termine di ciascun, anno accademico dall'inizio della sperimentazione, il dipartimento riferisce alla commissione di ateneo sull'attività di ricerca svolta e sui risultati della sperimentazione. Alla scadenza del terzo anno accademico dall'inizio della sperimentazione i dipartimenti presentano alla commissione di ateneo e al Consiglio universitario nazionale una relazione sull'attività svolta e sui risultati raggiunti. Entro i successivi tre mesi le commissioni di ateneo devono presentare al Ministro della pubblica istruzione e al Consiglio universitario nazionale una relazione sulla sperimentazione di ciascun ateneo. Entro quattro anni dall'inizio della sperimentazione il Governo ne valuta i risultati ai fini della presentazione di un disegno di legge sentito il parere del Consiglio universitario nazionale, per il definitivo riassetto delle strutture universitarie e dell'organizzazione didattica, nel più rigoroso rispetto dell'autonomia delle Università.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-07-11;382#art-93

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Art. 93 Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonche' sperimentazione organizzativa e didattica. — Relazioni sulla sperimentazione | Portale Normativo