Art. 91
Collaborazione interuniversitaria
In vigore dal 11 dic 1985
Per le finalità di cui ai precedenti possono essere altresì costituiti, tramite convenzioni tra le Università interessate, centri di ricerca o centri di servizi interuniversitari, rispettivamente quali strumenti di collaborazione scientifica tra docenti di Università diverse o quali sedi di servizi scientifici utilizzati da più Università.
In particolare, i centri possono collegare Università della stessa città, della stessa regione o di regioni finitime, ovvero costituire sede di cooperazioni scientifiche nazionali anche ai fini dei progetti di ricerca finanziati con il 40 per cento dello stanziamento di cui al primo comma dell'.
Le norme relative al funzionamento ed alla gestione dei centri sono determinate in analogia con quanto previsto nei precedenti articoli nella convenzione di cui al primo comma. Ogni Università può disporre la assegnazione presso i centri di personale docente per non oltre tre anni in un decennio, sentite le facoltà interessate, e di personale amministrativo, tecnico, operaio ed ausiliario sentita, la commissione di cui all' della legge 25 ottobre 1977, n. 808.
Sono consentite convenzioni tra università italiane e università di Paesi stranieri per attività didattiche scientifiche integrate e per programmi integrati di studio degli studenti, nonché per esperienze nell'uso di apparati tecnico-scientifici di particolare complessità.
Le convenzioni di cui al precedente comma, deliberate dal consiglio di amministrazione dell'ateneo su parere conforme del senato accademico, sono autorizzate dal Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto, sulla base di criteri definiti con apposito decreto emanato dallo stesso Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro degli affari esteri ed il Ministro del tesoro. Il decreto di autorizzazione indicherà altresì l'entità del relativo finanziamento posto a carico dell'ordinario stanziamento di bilancio all'uopo iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione.
Sono a carico dell'università di appartenenza le spese e l'organizzazione per la partecipazione di professori universitari in rappresentanza delle università italiane in organismi internazionali che perseguono le finalità di cui al precedente quarto comma, secondo modalità da stabilire con apposito decreto presidenziale.
I consorzi interuniversitari costituiti tra le università italiane per il perseguimento di finalità istituzionali comuni alle università consorziate sono finanziati in via ordinaria con fondi da pertinenza di ciascuna università interessata, con le modalità di erogazione, alle quali il Ministero della pubblica istruzione si attiene, stabilite nelle convenzioni stipulate tra le stesse università.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-07-11;382#art-91