Art. 86

Autonomia del dipartimento

In vigore dal 23 mar 2012
Il dipartimento ha autonomia gestionale ed amministrativa e dispone di personale tecnico ed amministrativo per il suo funzionamento. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 27 GENNAIO 2012, N. 18. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 27 GENNAIO 2012, N. 18. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 27 GENNAIO 2012, N. 18. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 27 GENNAIO 2012, N. 18. Il rettore, sulla base delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, provvede all'assegnazione ai singoli dipartimenti del personale amministrativo occorrente per il loro funzionamento, sentita la commissione di cui all' della legge 25 ottobre 1977, n. 808. Il direttore del dipartimento può autorizza le missioni dei singoli componenti del dipartimento sulla base di una regolamentazione deliberata dal senato accademico, nei limiti di una quota delle entrate stabilita dal Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 27 GENNAIO 2012, N. 18.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-07-11;382#art-86

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Art. 86 Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonche' sperimentazione organizzativa e didattica. — Autonomia del dipartimento | Portale Normativo