Art. 81

Avvio della sperimentazione

In vigore dal 1 ago 1980
Nel pieno rispetto delle libertà di ricerca e di insegnamento garantito dall'ordinamento vigente e dello uguale diritto per i professori e i ricercatori confermati di accedere ai fondi disponibili e di utilizzare le attrezzature scientifiche e didattiche, a decorrere dall'anno accademico 1980-81, nelle università e negli istituti di istruzione universitaria è consentito avviare la sperimentazione organizzativa e didattica, intesa come individuazione e verifica di nuove modalità di espletamento dell'attività di ricerca e di insegnamento secondo le disposizioni che seguono.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-07-11;382#art-81

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Art. 81 Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonche' sperimentazione organizzativa e didattica. — Avvio della sperimentazione | Portale Normativo