Art. 81
69 / 125Avvio della sperimentazione
In vigore dal 1 ago 1980
Nel pieno rispetto delle libertà di ricerca e di insegnamento garantito dall'ordinamento vigente e dello uguale diritto per i professori e i ricercatori confermati di accedere ai fondi disponibili e di utilizzare le attrezzature scientifiche e didattiche, a decorrere dall'anno accademico 1980-81, nelle università e negli istituti di istruzione universitaria è consentito avviare la sperimentazione organizzativa e didattica, intesa come individuazione e verifica di nuove modalità di espletamento dell'attività di ricerca e di insegnamento secondo le disposizioni che seguono.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-07-11;382#art-81