Art. 89
Centri interdipartimentali
In vigore dal 1 ago 1980
Nell'ambito della sperimentazione organizzativa e didattica, il consiglio di amministrazione, su proposta della commissione di ateneo, e sentito il senato accademico può deliberare la creazione di centri per la ricerca interdipartimentale.
I centri svolgono attività di ricerca cui contribuiscono docenti di più dipartimenti o istituti. Tali attività possono in particolare essere connesse alla partecipazione a progetti scientifici finalizzati promossi da enti pubblici di ricerca, o da altre ricerche che l'Università svolga sulla base di contratti o convenzioni. L'atto istitutivo di ogni centro prevede un termine per la durata del centro stesso nei casi in cui la finalizzazione di esso sia specificamente legata a programmi scientifici da attuare entro scadenze temporali definite.
L'attività dei docenti nei centri può avvenire anche nell'ambito dei periodi di svolgimento di esclusiva attività di ricerca ai sensi dell'.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-07-11;382#art-89