Titolo III

Art. 64

Comitato per l'Anagrafe nazionale delle ricerche

In vigore dal 16 lug 1998
All'Anagrafe nazionale delle ricerche affluiranno tutte le notizie relative alle ricerche comunque finanziate, in tutto o in parte, con fondi a carico del bilancio dello Stato o di bilanci di enti pubblici. Sono fatte salve le disposizioni relative alla protezione dei segreti. Le amministrazioni, gli istituti e gli enti pubblici e privati che svolgono attività di ricerca scientifica e tecnologica per poter accedere ai finanziamenti pubblici devono essere iscritti in apposito schedario a cura dell'anagrafe nazionale delle ricerche. Le amministrazioni e gli enti erogatori sono tenuti a comunicare all'Anagrafe nazionale i finanziamenti concessi per l'attività di ricerca. Le Università, le facoltà, i dipartimenti, gli istituti, il Consiglio nazionale delle ricerche e le altre amministrazioni ed enti interessati potranno accedere ai dati dell'Anagrafe nazionale delle ricerche. All'Anagrafe sovritende un comitato così composto: 1) il Ministro della pubblica istruzione o un suo delegato; 2) il Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica o un suo delegato; 3) un rappresentante del Ministro della sanità; 4) un rappresentante del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato; 5) un rappresentante del Ministro dell'agricoltura; 6) un rappresentante del Ministro per i beni culturali e ambientali; 7) un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche; 8) due rappresentanti degli enti ed istituti pubblici di ricerca designati dal Ministro incaricato del coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica; 9) due rappresentanti eletti dai rettori delle Università; 10) due rappresentanti eletti dal Consiglio universitario nazionale; 11) il dirigente generale dell'istruzione universitaria o un suo delegato. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario del Ministero della pubblica istruzione con qualifica non inferiore a primo dirigente. Il comitato si avvarrà per i supporti tecnici e amministrativi dei mezzi a disposizione del Ministero della pubblica istruzione e del relativo personale.

Note all'articolo

  • Il D. Lgs. 5 giugno 1998, n. 204 ha disposto (con l'art. 7 comma 7) che e' abrogato l'articolo 64 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, a partire dalla data di entrata in vigore del decreto di cui alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 2 della legge 9 maggio 1989, n. 168, come modificata dalla lettera e) del comma 4 del D.Lgs. 204/1980.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-07-11;382#art-64

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Art. 64 Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonche' sperimentazione organizzativa e didattica. — Comitato per l'Anagrafe nazionale delle ricerche | Portale Normativo