Capo III

Art. 61

Commissioni giudicatrici

In vigore dal 1 ago 1980
Per la formulazione dei giudizi di idoneità sono nominate con decreto del rettore presso le singole facoltà apposite commissioni giudicatrici composte da tre professori ufficiali, per ciascun gruppo disciplinare, di cui almeno uno ordinario, tra i quali uno è designato dal consiglio di facoltà e due sono estratti a sorte su terne indicate dal Consiglio universitario nazionale tra i professori delle discipline afferenti al raggruppamento disciplinare.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-07-11;382#art-61

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Art. 61 Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonche' sperimentazione organizzativa e didattica. — Commissioni giudicatrici | Portale Normativo