Titolo III
Art. 63
Ricerca scientifica nelle Università
In vigore dal 1 ago 1980
L'Università è sede primaria della ricerca scientifica.
Il Ministro della pubblica istruzione d'intesa con il Ministro
incaricato del coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica promuoverà le necessarie forme di raccordo tra Università ed enti pubblici di ricerca, compreso il Consiglio nazionale delle ricerche.
Al fine di evitare ogni superflua duplicazione e sovrapposizione di strutture e di finanziamenti è istituita l'Anagrafe nazionale delle ricerche.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-07-11;382#art-63