Art. 63 · Ricerca scientifica nelle Università
Titolo III

Art. 63

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Ricerca scientifica nelle Università

In vigore dal 1 ago 1980
L'Università è sede primaria della ricerca scientifica. Il Ministro della pubblica istruzione d'intesa con il Ministro incaricato del coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica promuoverà le necessarie forme di raccordo tra Università ed enti pubblici di ricerca, compreso il Consiglio nazionale delle ricerche. Al fine di evitare ogni superflua duplicazione e sovrapposizione di strutture e di finanziamenti è istituita l'Anagrafe nazionale delle ricerche.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-07-11;382#art-63