Capo III

Art. 62

Formulazione del giudizio di idoneità

In vigore dal 1 ago 1980
La valutazione dei candidati al giudizio di idoneità ha per oggetto esclusivamente i titoli scientifici e l'attività didattica da essi svolta. Al termine dei lavori, entro quattro mesi dalla sua costituzione, la commissione formula, per ciascun candidato un giudizio circa l'idoneità del candidato stesso a svolgere o meno i compiti di ricercatore universitario e redige una circostanziata relazione. La relazione è pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.
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Art. 62 Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonche' sperimentazione organizzativa e didattica. — Formulazione del giudizio di idoneità | Portale Normativo