Capo III
Art. 62
Formulazione del giudizio di idoneità
In vigore dal 1 ago 1980
La valutazione dei candidati al giudizio di idoneità ha per oggetto esclusivamente i titoli scientifici e l'attività didattica da essi svolta.
Al termine dei lavori, entro quattro mesi dalla sua costituzione, la commissione formula, per ciascun candidato un giudizio circa l'idoneità del candidato stesso a svolgere o meno i compiti di ricercatore universitario e redige una circostanziata relazione.
La relazione è pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-07-11;382#art-62