Art. 62 · Formulazione del giudizio di idoneità
Capo III

Art. 62

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Formulazione del giudizio di idoneità

In vigore dal 1 ago 1980
La valutazione dei candidati al giudizio di idoneità ha per oggetto esclusivamente i titoli scientifici e l'attività didattica da essi svolta. Al termine dei lavori, entro quattro mesi dalla sua costituzione, la commissione formula, per ciascun candidato un giudizio circa l'idoneità del candidato stesso a svolgere o meno i compiti di ricercatore universitario e redige una circostanziata relazione. La relazione è pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-07-11;382#art-62