Capo III
Art. 61
51 / 125Commissioni giudicatrici
In vigore dal 1 ago 1980
Per la formulazione dei giudizi di idoneità sono nominate con decreto del rettore presso le singole facoltà apposite commissioni giudicatrici composte da tre professori ufficiali, per ciascun gruppo disciplinare, di cui almeno uno ordinario, tra i quali uno è designato dal consiglio di facoltà e due sono estratti a sorte su terne indicate dal Consiglio universitario nazionale tra i professori delle discipline afferenti al raggruppamento disciplinare.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-07-11;382#art-61