Art. 64 · Comitato per l'Anagrafe nazionale delle ricerche
Titolo III

Art. 64

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Comitato per l'Anagrafe nazionale delle ricerche

In vigore dal 16 lug 1998
All'Anagrafe nazionale delle ricerche affluiranno tutte le notizie relative alle ricerche comunque finanziate, in tutto o in parte, con fondi a carico del bilancio dello Stato o di bilanci di enti pubblici. Sono fatte salve le disposizioni relative alla protezione dei segreti. Le amministrazioni, gli istituti e gli enti pubblici e privati che svolgono attività di ricerca scientifica e tecnologica per poter accedere ai finanziamenti pubblici devono essere iscritti in apposito schedario a cura dell'anagrafe nazionale delle ricerche. Le amministrazioni e gli enti erogatori sono tenuti a comunicare all'Anagrafe nazionale i finanziamenti concessi per l'attività di ricerca. Le Università, le facoltà, i dipartimenti, gli istituti, il Consiglio nazionale delle ricerche e le altre amministrazioni ed enti interessati potranno accedere ai dati dell'Anagrafe nazionale delle ricerche. All'Anagrafe sovritende un comitato così composto: 1) il Ministro della pubblica istruzione o un suo delegato; 2) il Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica o un suo delegato; 3) un rappresentante del Ministro della sanità; 4) un rappresentante del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato; 5) un rappresentante del Ministro dell'agricoltura; 6) un rappresentante del Ministro per i beni culturali e ambientali; 7) un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche; 8) due rappresentanti degli enti ed istituti pubblici di ricerca designati dal Ministro incaricato del coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica; 9) due rappresentanti eletti dai rettori delle Università; 10) due rappresentanti eletti dal Consiglio universitario nazionale; 11) il dirigente generale dell'istruzione universitaria o un suo delegato. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario del Ministero della pubblica istruzione con qualifica non inferiore a primo dirigente. Il comitato si avvarrà per i supporti tecnici e amministrativi dei mezzi a disposizione del Ministero della pubblica istruzione e del relativo personale.

Note all'articolo

  • Il D. Lgs. 5 giugno 1998, n. 204 ha disposto (con l'art. 7 comma 7) che e' abrogato l'articolo 64 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, a partire dalla data di entrata in vigore del decreto di cui alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 2 della legge 9 maggio 1989, n. 168, come modificata dalla lettera e) del comma 4 del D.Lgs. 204/1980.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-07-11;382#art-64