Capo III
Art. 23
Conferma in ruolo
In vigore dal 1 ago 1980
Dopo un triennio dall'immissione in ruolo, i professori associati sono sottoposti ad un giudizio di conferma, anche sulla base di una relazione della Facoltà, sull'attività didattica e scientifica dell'interessato. Il giudizio è espresso da una commissione nominata dal Ministro della pubblica istruzione, composta, per ogni raggruppamento di discipline, da tre professori di ruolo, di cui due ordinari o straordinari e uno associato confermato, in mancanza da tre ordinari o straordinari. I commissari sono designati mediante sorteggio dal Consiglio universitario nazionale, tra i professori del raggruppamento di discipline o, in mancanza, di raggruppamenti affini. Della commissione non possono far parte professori che abbiano già fatto parte di commissioni di concorso nei raggruppamenti in cui erano candidati professori associati sottoposti a giudizio di conferma.
In caso di giudizio sfavorevole i professori associati, su parere conforme del Consiglio universitario nazionale, possono essere mantenuti in servizio per un altro biennio, al termine del quale saranno sottoposti al giudizio di una nuova commissione. Ove non sia concessa la proroga ovvero qualora anche il giudizio della nuova commissione sia sfavorevole i professori associati sono dispensati dal servizio a datare dal mese successivo, a quello in cui il giudizio sfavorevole nei loro riguardi è divenuto definitivo.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-07-11;382#art-23