Art. 26
Contratti con tecnici per l'uso di attrezzature scientifico-didattiche di particolare complessità
In vigore dal 1 ago 1980
Nei limiti dei fondi appositamente stanziati dal Consiglio di amministrazione nel bilancio delle Università il rettore, su designazione dei consigli di facoltà d'intesa con i docenti dei Dipartimenti, ove costituiti, o degli istituti interessati, può stipulare contratti di diritto privato a tempo determinato per prestazioni professionali relative all'uso di attrezzature scientifico-didattiche di particolare complessità, con tecnici, anche stranieri, di comprovata esperienza anche nell'uso di moderne apparecchiature, per l'apprendimento delle lingue straniere e le relative conversazioni.
Le deliberazioni delle facoltà debbono essere motivate in ordine alle effettive particolari esigenze che richiedono, nella impossibilità di provvedere con personale dell'Ateneo già addestrato all'uso delle attrezzature, la stipulazione del contratto.
La particolare complessità delle attrezzature scientifico-didattiche è dichiarata dal consiglio di amministrazione il quale costituisce a tal fine apposite commissioni di esperti, anche estranei all'Università, designati dai consigli di facoltà.
Il contratto determina le prestazioni professionali e i compensi relativi; non può essere stipulato per un periodo superiore a tre anni e non è rinnovabile con lo stesso tecnico.
I titolari dei contratti di cui al presente articolo non hanno compiti di docenza universitaria, possono eventualmente svolgere compiti di addestramento di personale tecnico già in servizio presso l'Università.
I contratti di cui al presente articolo non danno luogo a trattamento assistenziale e previdenziale.
L'Università provvede alla copertura assicurativa contro gli infortuni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-07-11;382#art-26