Capo II

Art. 18

Promozione e verifica della produzione scientifica del professore ordinario

In vigore dal 1 ago 1980
Il professore universitario che abbia conseguito la nomina ad ordinario è tenuto a presentare ogni tre anni, al consiglio della facoltà a cui appartiene, una relazione sul lavoro scientifico svolto nel corso del triennio stesso corredata della relativa documentazione. Tali atti devono essere depositati presso l'Istituto di appartenenza e resi consultabili. Il Consiglio di facoltà dà atto dell'avvenuta presentazione della relazione e ne riferisce nel rapporto annuale sullo stato della ricerca da inviare anche al senato accademico, che ne terrà conto in sede di parere sulla ripartizione dei fondi a disposizione dell'ateneo per la ricerca.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-07-11;382#art-18

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Art. 18 Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonche' sperimentazione organizzativa e didattica. — Promozione e verifica della produzione scientifica del professore ordinario | Portale Normativo