Capo II
Art. 16
Funzioni direttive e di coordinamento riservate al professore ordinario
In vigore dal 1 ago 1980
Ferme restando le incompatibilità previste dal precedente , sono riservate ai professori ordinari le funzioni di rettore, preside di facoltà, direttore di dipartimento e di consiglio di corso di laurea, nonché le funzioni di coordinamento dei corsi di dottorato di ricerca e le funzioni di coordinamento tra i gruppi di ricerca.
È riservata di norma ai professori ordinari la direzione degli istituti, delle scuole di perfezionamento e di specializzazione e delle scuole dirette a fini speciali.
In caso di motivato impedimento degli stessi la direzione di detti istituti e scuole è affidata a professori associati.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-07-11;382#art-16