Art. 27
Convenzioni per l'uso di strutture extrauniversitarie ai fini dello svolgimento di attività didattiche integrative
In vigore dal 1 ago 1980
I rettori delle Università possono stipulare convenzioni con enti pubblici e privati, su proposta delle facoltà, e, ove costituiti, dei dipartimenti interessati e sentiti il senato accademico ed il consiglio di amministrazione, al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative di quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-07-11;382#art-27