Capo III

Art. 24

Collocamento a riposo

In vigore dal 2 mar 1986
I professori associati sono collocati a riposo dall'inizio dell'anno accademico successivo al compimento del sessantacinquesimo anno di età. I professori incaricati stabilizzati divenuti associati a seguito di giudizio di idoneità conservano il diritto a rimanere in servizio sino al termine dell'anno accademico in cui compiono il settantesimo anno di età.

Note all'articolo

  • Il D.L. 28 febbraio 1986, n. 49, convertito con modificazioni dalla L. 18 aprile 1986, n. 120, ha disposto (con l'art. 9 comma 2) che "Il disposto del secondo comma dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, come sostituito dall'articolo 6 della legge 9 dicembre 1985, n. 705, e' da intendere nel senso che hanno titolo alla nomina e al mantenimento in servizio in qualita' di professori associati anche i professori incaricati stabilizzati divenuti associati i quali, al momento del conseguimento del giudizio di idoneita', abbiano gia' compiuto il sessantacinquesimo anno di eta'".

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-07-11;382#art-24

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Art. 24 Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonche' sperimentazione organizzativa e didattica. — Collocamento a riposo | Portale Normativo