Art. 6
Preimballaggi non commerciabili
In vigore dal 17 ago 1980
È vietato detenere per vendere, vendere o comunque introdurre in commercio preimballaggi che presentano un errore in meno superiore a due volte il valore riportato nella tabella di cui alla lettera b) dell'.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-05-26;391#art-6