Art. 11

Obbligo d'impiego di selezionatrici ponderali

In vigore dal 17 ago 1980
Qualora nella confezione di preimballaggi contenenti prodotti espressi in unità di massa venga utilizzato uno strumento di misura a funzionamento automatico, avente una dispersione non inferiore a due volte gli errori in meno di cui alla tabella dell', i preimballaggi medesimi devono essere selezionati in un punto del circuito produttivo, disposto a valle del predetto strumento, mediante una selezionatrice ponderale legale di tipo regolarmente approvato, munita dei bolli metrici, la cui zona d'indecisione nominale sia al più uguale ad un quarto dell'errore in meno di cui alla tabella sopra richiamata. In tal caso il controllo che il fabbricante di preimballaggi è tenuto ad effettuare in applicazione del presente decreto può essere ridotto, sempre che assicuri le stesse prescritte garanzie. Per accertate particolari esigenze di produzione o difficoltà tecniche di installazione della selezionatrice ponderale di cui al comma precedente, il fabbricante di preimballaggi può essere esonerato dall'obbligo dell'impiego della stessa selezionatrice con decreto motivato del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-05-26;391#art-11

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Art. 11 Disciplina metrologica del preconfezionamento in volume o in massa dei preimballaggi di tipo diverso da quello C.E.E. — Obbligo d'impiego di selezionatrici ponderali | Portale Normativo