Art. 16
Disposizioni transitorie e finali
In vigore dal 17 ago 1980
Nella produzione e nella importazione di preimballaggi le norme del presente decreto devono essere soddisfatte entro un quinquennio dalla loro entrata in vigore.
Durante il quinquennio di cui al comma precedente i preimballaggi disciplinati, alla data di entrata in vigore del presente decreto, da norme speciali devono essere condizionati in conformità a tali norme o a quelle del presente decreto.
I preimballaggi prodotti o importati prima dello scadere del quinquennio previsto al primo comma precedente possono essere immessi nel consumo dopo il predetto termine, anche se non conformi alle disposizioni del presente decreto.
Le disposizioni contrastanti o incompatibili con il presente decreto sono abrogate.
Restano ferme le disposizioni fiscali vigenti in materia di imposte di fabbricazione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Madrid Ambasciata d'Italia, addì 26 maggio 1980
PERTINI
COSSIGA - BISAGLIA
Visto,il Guardasigilli: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1980
Atti di Governo, registro n. 29, foglio n. 6
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-05-26;391#art-16