Art. 8

Responsabilità del fabbricante

In vigore dal 17 ago 1980
A garanzia della conformità dei preimballaggi alle disposizioni del presente decreto, il loro contenuto effettivo e la capacità effettiva dei contenitori di cui agli allegati I, II, III devono essere misurati e controllati in termini di massa o di volume, sotto la responsabilità di chi effettua il riempimento o dell'importatore. La misura ed il controllo devono essere effettuati mediante uno strumento di misura legale adatto alla natura delle operazioni da compiere, in regola con le disposizioni metriche in vigore, oppure con un sistema di misura autorizzato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato secondo le modalità previste per i nuovi modelli di strumenti metrici dall' del regolamento per la fabbricazione degli strumenti metrici, approvato con regio decreto 12 giugno 1902, n. 226, e sue successive modifiche. Il contenuto di un preimballaggio è misurato allorchè la realizzazione dei singoli preimballaggi è ottenuta manualmente con l'ausilio di uno strumento di misura a funzionamento non automatico. In tal caso non è richiesto il controllo di cui al comma precedente, ma da parte del responsabile si deve provvedere con opportuna periodicità alla verifica del regolare funzionamento dello strumento di misura utilizzato.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-05-26;391#art-8

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Art. 8 Disciplina metrologica del preconfezionamento in volume o in massa dei preimballaggi di tipo diverso da quello C.E.E. — Responsabilità del fabbricante | Portale Normativo