Art. 3
Iscrizioni metrologiche
In vigore dal 17 ago 1980
Gli imballaggi preconfezionati contenenti prodotti liquidi debbono recare l'indicazione del loro volume nominale, quelli contenenti altri prodotti l'indicazione della loro massa nominale, salvo usi commerciali contrari, o norme speciali diverse.
Il volume nominale deve essere espresso in litri, centilitri o millilitri, la massa nominale in chilogrammi o grammi.
Le quantità nominali da indicare sono quelle alla origine.
Le cifre relative alle iscrizioni di cui ai commi precedenti debbono avere, in funzione della quantità nominale del contenuto, l'altezza minima indicata nella tabella seguente:
Quantità nominale (On) Altezza minima in grammi o
millilitri in mm
Fino a 50.......................................... 2
Oltre 50 fino a 200................................ 3
Oltre 200 fino a 1.000............................. 4
Oltre 1.000........................................ 6
Nelle indicazioni della quantità nominale, il valore numerico deve essere seguito dal simbolo dell'unità di misura usata o eventualmente dal suo nome per esteso, conformemente alle prescrizioni della direttiva del Consiglio delle Comunità europee del 20 dicembre 1979, n. 80/181/CEE, concernente le unità di misura.
Le suddette iscrizioni debbono essere indelebili, ben leggibili e visibili nelle condizioni usuali di presentazione del preimballaggio, e comunque nello stesso campo visivo del nome del prodotto.
È vietato accompagnare l'iscrizione relativa alla quantità nominale con indicazioni comportanti imprecisione o ambiguità come "circa" o altri termini analoghi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-05-26;391#art-3