Art. 2
Definizioni
In vigore dal 17 ago 1980
Un prodotto è preimballato quando è preconfezionato in assenza dell'acquirente, in un imballaggio di tipo qualsiasi, che lo racchiuda totalmente o parzialmente in modo tale che qualsiasi modificazione della quantità di prodotto così racchiusa non possa essere realizzata senza che sia rilevabile, o senza aprire o alterare palesemente l'imballaggio.
Per imballaggio preconfezionato o preimballaggio si intende l'insieme di un prodotto e dell'imballaggio individuale nel quale esso è preimballato.
Lo quantità nominale (massa nominale o volume nominale) del contenuto di un preimballaggio è la massa o il volume indicato sull'imballaggio e corrisponde alla quantità di prodotto netto che si ritiene debba contenere.
Il contenuto effettivo di un preimballaggio è la massa o il volume di prodotto che esso contiene realmente. In tutte le operazioni di controllo, per i prodotti la cui quantità è espressa in unità di volume, il valore del contenuto effettivo preso in considerazione è quello del contenuto alla temperatura di 20° C, qualunque sia la temperatura alla quale è eseguito il riempimento o il controllo.
Tale norma non si applica tuttavia ai prodotti surgelati o congelati.
L'errore in meno di un preimballaggio è la quantità di cui il suo
contenuto effettivo differisce in meno dalla quantità nominale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-05-26;391#art-2