Regolamento gestioni cassieri e consegnatari delle amministrazioni dello Stato

Art. 27

Abrogato

Scritture delle tipografie, laboratori, officine, centri meccanografici ed elettronici

In vigore dal 10 feb 1980 al 11 gen 2003
Per ciascun lavoro intrapreso è emesso dal consegnatario un ordine da staccarsi dall'apposito registro a matrice. Sull'ordine, a mano a mano che la lavorazione procede, devono essere indicati, a cura del responsabile, le quantità delle materie e della mano d'opera impiegate nonché l'eventuale riferimento all'inventario dei beni riparati. Il consegnatario deve tenere un registro nel quale annota, per tipi di materiali, il carico iniziale, le variazioni successive e la consistenza al termine dell'esercizio finanziario. Inoltre, egli deve annotare, con riferimento all'ordine, le quantità, il valore attribuito e le caratteristiche dei prodotti finiti su altro registro, suddiviso per tipi di prodotti, nonché le relative consegne.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-11-30;718#art-rgc-27

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Art. 27 Approvazione del regolamento per le gestioni dei cassieri e dei consegnatari delle amministrazioni dello Stato. — Scritture delle tipografie, laboratori, officine, centri meccanografici ed elettronici | Portale Normativo