Regolamento gestioni cassieri e consegnatari delle amministrazioni dello Stato

Art. 29

Abrogato

Scritture con sistemi automatizzati

In vigore dal 10 feb 1980 al 11 gen 2003
I cassieri ed i consegnatari possono tenere le scritture con l'impiego di macchine elettrocontabili e di altri sistemi automatizzati, previa autorizzazione della Ragioneria generale dello Stato; per i consegnatari viene sentito il Provveditorato generale dello Stato.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-11-30;718#art-rgc-29

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Art. 29 Approvazione del regolamento per le gestioni dei cassieri e dei consegnatari delle amministrazioni dello Stato. — Scritture con sistemi automatizzati | Portale Normativo