Regolamento gestioni cassieri e consegnatari delle amministrazioni dello Stato

Art. 22

Abrogato

Cambiamento del consegnatario

In vigore dal 10 feb 1980 al 11 gen 2003
In caso di cambiamento del consegnatario la consegna dei beni deve effettuarsi sulla base dell'inventario e delle variazioni in aumento ed in diminuzione verificatesi. Alle operazioni di cui al primo comma, presso le amministrazioni centrali, interviene un rappresentante della competente ragioneria centrale e del Provveditorato generale dello Stato; presso gli uffici periferici un rappresentante della competente ragioneria regionale o provinciale dello Stato e, qualora ritenuto opportuno, anche un rappresentante del Provveditorato generale dello Stato. Della consegna viene compilato apposito verbale nel quale è dato atto anche dell'eseguita ricognizione dei beni. Il verbale è redatto in più esemplari, di cui uno rimane conservato agli atti dell'ufficio del consegnatario, uno è rilasciato al consegnatario uscente e gli altri ai rappresentanti degli uffici che sono intervenuti al cambiamento del consegnatario.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-11-30;718#art-rgc-22

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Art. 22 Approvazione del regolamento per le gestioni dei cassieri e dei consegnatari delle amministrazioni dello Stato. — Cambiamento del consegnatario | Portale Normativo