Regolamento gestioni cassieri e consegnatari delle amministrazioni dello Stato
Art. 22
Abrogato22 / 48Cambiamento del consegnatario
In vigore dal 10 feb 1980 al 11 gen 2003
In caso di cambiamento del consegnatario la consegna dei beni deve effettuarsi sulla base dell'inventario e delle variazioni in aumento ed in diminuzione verificatesi.
Alle operazioni di cui al primo comma, presso le amministrazioni centrali, interviene un rappresentante della competente ragioneria centrale e del Provveditorato generale dello Stato;
presso gli uffici periferici un rappresentante della competente ragioneria regionale o provinciale dello Stato e, qualora ritenuto opportuno, anche un rappresentante del Provveditorato generale dello Stato.
Della consegna viene compilato apposito verbale nel quale è dato atto anche dell'eseguita ricognizione dei beni. Il verbale è redatto in più esemplari, di cui uno rimane conservato agli atti dell'ufficio del consegnatario, uno è rilasciato al consegnatario uscente e gli altri ai rappresentanti degli uffici che sono intervenuti al cambiamento del consegnatario.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-11-30;718#art-rgc-22