Regolamento gestioni cassieri e consegnatari delle amministrazioni dello Stato
Art. 23
AbrogatoMateriale di facile consumo
In vigore dal 10 feb 1980 al 11 gen 2003
Per gli oggetti di cancelleria, gli stampati, la carta ed il materiale di minuto consumo, il consegnatario deve tenere apposito registro di carico e scarico.
Per gli acquisti diretti il carico è determinato sulla base dei documenti delle forniture e negli altri casi con bollette di consegna. Lo scarico è dimostrato con le dichiarazioni degli uffici che hanno ricevuto gli oggetti ed il materiale.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-11-30;718#art-rgc-23