Regolamento gestioni cassieri e consegnatari delle amministrazioni dello Stato
Art. 27
Abrogato27 / 48Scritture delle tipografie, laboratori, officine, centri meccanografici ed elettronici
In vigore dal 10 feb 1980 al 11 gen 2003
Per ciascun lavoro intrapreso è emesso dal consegnatario un ordine da staccarsi dall'apposito registro a matrice.
Sull'ordine, a mano a mano che la lavorazione procede, devono essere indicati, a cura del responsabile, le quantità delle materie e della mano d'opera impiegate nonché l'eventuale riferimento all'inventario dei beni riparati.
Il consegnatario deve tenere un registro nel quale annota, per tipi di materiali, il carico iniziale, le variazioni successive e la consistenza al termine dell'esercizio finanziario.
Inoltre, egli deve annotare, con riferimento all'ordine, le quantità, il valore attribuito e le caratteristiche dei prodotti finiti su altro registro, suddiviso per tipi di prodotti, nonché le relative consegne.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-11-30;718#art-rgc-27