Capo II

Art. 66

In vigore dal 24 ago 1979
Le determinazioni per l'istituzione e la regolamentazione, comprese le tariffe per viaggiatori e merci di tutti i servizi di cui al precedente , che sono prese in sede diversa dal Consiglio dei Ministri, sono adottate con la partecipazione di un rappresentante dell'Amministrazione regionale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-06-19;348#art-66

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 66 Norme di attuazione dello statuto speciale per la Sardegna in riferimento alla legge 22 luglio 1975, n. 382 e al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. | Portale Normativo