Capo II
Art. 67
In vigore dal 24 ago 1979
Quando i provvedimenti di cui al precedente siano assunti da un'autorità individuale deve essere preliminarmente sentito il parere della regione, da emettersi non oltre trenta giorni dalla richiesta.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-06-19;348#art-67